Camera di Commercio di Napoli

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

CATEGORIE E CLASSI DI ISCRIZIONE

CHI DEVE ISCRIVERSI ALL'ALBO GESTORI RIFIUTI

L'art. 30, comma 4, del Decreto Legislativo n. 22/97 stabilisce che devono iscriversi all'Albo le imprese che svolgono le seguenti attività (suddivise per categorie dall'art. 8 del D.M. 406/98):

CAT. 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati

CAT. 2 -  Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33   del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)

CAT. 3 - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 5.2.97 n.22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)

CAT. 4 -  Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi

CAT. 5 -  Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi

CAT. 6 - Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di  smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. n. 2/97

CAT. 6° -  gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di  rifiuti raccolti in modo differenziato

CAT. 6B - gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi

CAT. 6C -   gestione di impianti di trattamento chimico/fisico e/o biologico di rifiuti

CAT. 6D -   gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati

CAT. 6E -    gestione di impianti di discarica per inerti

CAT. 6F -   gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali

CAT. 6G - gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi

CAT. 6H - gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi

CAT. 7 -  gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. n.22/97

CAT. 8 - ntermediazione e commercio di rifiuti

CAT. 9 -   Bonifica di siti

CAT. 10 - Bonifica di siti e beni contenenti amianto

Trasporto in conto prorpio dei rifiuti derivanti dalla propria attività ( art. 212 comma 8 D.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs 4/08 )



CLASSI DI ISCRIZIONE (art. 9 del D.M. 406/98)

Tutte le categorie suindicate vengono suddivise in classi secondo il seguente schema:                 

La categoria 1 è suddivisa nelle seguenti classi a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
                    a) superiore o uguale a 500.000 abitanti
                    b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti
                    c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti
                    d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti
                    e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti
                    f) inferiore a 5.000 abitanti

Le categorie da 2 a 8 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:
                    a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 T.
                    b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 T. e inferiore a   200.000 T.
                    c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 T. e inferiore a 60.000 T.
                    d) quantità annua complessivamente trattate superiore o uguale a 6.000 T. e inferiore a 15.000 T.
                    e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 T. e inferiore a 6.000 T.
                    f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.
                   
Le categorie 9 e 10 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica    cantierabili:
                    a) oltre a euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi);
                    b) fino a euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi);
                    c) fino a euro 1.549.370,70 (lire tre miliardi);
                    d) fino a euro 413.165,52 (lire ottocento milioni);
                    e) fino a euro 51.645,69 (lire cento milioni).

L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività:
                    - raccolta e trasporto di rifiuti: categorie 1 - 2 - 3 - 4 - 5
                    - intermediazione e commercio di rifiuti: categoria 8
L'iscrizione costituisce abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti, che, pertanto, devono sempre essere regolarmente approvati ed autorizzati, per le seguenti altre attività:
                    - gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero: categoria 6
- gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero:
                    categoria 7
                    - bonifica di siti: categoria 9
- bonifica di siti e beni contenenti amianto: categoria 10

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