L'art. 30, comma 4, del Decreto Legislativo n. 22/97 stabilisce che devono iscriversi all'Albo le imprese che svolgono le seguenti attività (suddivise per categorie dall'art. 8 del D.M. 406/98):
CAT. 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
CAT. 2 - Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 5.2.97 n. 22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
CAT. 3 - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 5.2.97 n.22 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo (PROCEDURA SEMPLIFICATA)
CAT. 4 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi
CAT. 5 - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
CAT. 6 - Gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. n. 2/97
CAT. 6° - gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato
CAT. 6B - gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi
CAT. 6C - gestione di impianti di trattamento chimico/fisico e/o biologico di rifiuti
CAT. 6D - gestione di impianti di discarica per rifiuti urbani tal quali o trattati
CAT. 6E - gestione di impianti di discarica per inerti
CAT. 6F - gestione di impianti di discarica per rifiuti speciali
CAT. 6G - gestione di impianti di discarica per rifiuti pericolosi
CAT. 6H - gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
CAT. 7 - gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli all. B e C del D.Lgs. n.22/97
CAT. 8 - ntermediazione e commercio di rifiuti
CAT. 9 - Bonifica di siti
CAT. 10 - Bonifica di siti e beni contenenti amianto
Trasporto in conto prorpio dei rifiuti derivanti dalla propria attività ( art. 212 comma 8 D.lgs 152/06 come modificato dal D.lgs 4/08 )
CLASSI DI ISCRIZIONE (art. 9 del D.M. 406/98)
Tutte le categorie suindicate vengono suddivise in classi secondo il seguente schema:
La categoria 1 è suddivisa nelle seguenti classi a seconda che la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti f) inferiore a 5.000 abitanti
Le categorie da 2 a 8 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:
a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 T. b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 T. e inferiore a 200.000 T. c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 T. e inferiore a 60.000 T. d) quantità annua complessivamente trattate superiore o uguale a 6.000 T. e inferiore a 15.000 T. e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 T. e inferiore a 6.000 T. f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.
Le categorie 9 e 10 sono suddivise nelle seguenti classi in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili:
a) oltre a euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi); b) fino a euro 7.746.853,49 (lire quindici miliardi); c) fino a euro 1.549.370,70 (lire tre miliardi); d) fino a euro 413.165,52 (lire ottocento milioni); e) fino a euro 51.645,69 (lire cento milioni).
L'iscrizione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività: - raccolta e trasporto di rifiuti: categorie 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - intermediazione e commercio di rifiuti: categoria 8
L'iscrizione costituisce abilitazione soggettiva alla gestione degli impianti, che, pertanto, devono sempre essere regolarmente approvati ed autorizzati, per le seguenti altre attività: - gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero: categoria 6 - gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero: categoria 7 - bonifica di siti: categoria 9 - bonifica di siti e beni contenenti amianto: categoria 10