Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 Delibera G.R.Campania n. 301/01
E tenuto alliscrizione chi intende esercitare la professione di conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente, adibiti al servizio pubblico non di linea. L'iscrizione costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio di taxi e noleggio con conducente, nonché per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o della autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
Ai sensi dellart.1 della legge n. 21/1992, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono effettuati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari di volta in volta stabiliti. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Pertanto il Ruolo si distingue nelle seguenti sezioni:
- conducenti di autovetture
- conducenti di motocarrozzette
- conducenti di natanti
- conducenti di veicoli a trazione animale
REQUISITI
Generali
cittadinanza dell'Unione Europea o possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, lavoro dipendente o motivi familiari
residenza nella provincia di Napoli
possesso dei diritti civili
di essere titolare di patente di guida in corso di validità
di essere titolare di certificato di idoneità professionale (C.A.P.) in corso di validità di cui ai comma ottavo e nono dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come, sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 delle legge 18 marzo 1988 n. 111 e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112;
Morali
non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni, per delitti non colposi
non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la fede pubblica, l'ordine pubblico, la morale, l'industria, il commercio e il patrimonio
non avere in corso procedura di fallimento o essere stato soggetto a procedura fallimentare
non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa
non aver subito sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro di eventuali dipendenti, ed in particolare le norme relative alla sicurezza stradale e dei veicoli
Tecnici (è necessario possedere uno soltanto tra questi requisiti)
essere titolare di licenza per lesercizio del servizio taxi con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale
essere titolare di autorizzazione per lesercizio del servizio di noleggio con conducente con autovetture, motocarrozzette, natanti e veicoli a trazione animale
di avere svolto in qualità di collaboratore familiare* lattività di conducente, per almeno sei mesi antecedenti alla istituzione del Ruolo (26 gennaio 2001), presso una ditta munita di regolare Autorizzazione per lattività di servizio pubblico di trasporto di persone
di avere svolto in qualità di sostituto alla guida lattività di conducente*, per almeno sei mesi antecedenti alla istituzione del Ruolo (26 gennaio 2001), presso una ditta munita di regolare Autorizzazione per lattività di servizio pubblico di trasporto di persone
di aver superato lesame da sostenere dinanzi ad apposita commissione regionale che accerti i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica
* La Giunta Regionale della Campania Area generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità con protocollo n. 5815/01, ha equiparato la qualifica di autista dei soggetti che hanno prestato lavoro alle dipendenze di unimpresa esercente lattività di servizio pubblico di trasporto persone, a quella di sostituto alla guida o collaboratore familiare, purché tale autista abbia prestato servizio, con il possesso del C.A.P., alla guida di veicoli immatricolati per luso di terzi e non solo per quelli immatricolati per uso proprio.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
domanda in bollo, su apposito modello, sottoscritto dallinteressato
fotocopia del documento di identità, in corso di validità
fotocopia della patente di guida
fotocopia del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto da adibire a noleggio
fotocopia della licenza taxi o dellAutorizzazione di noleggio con conducente o attestato superamento esame presso la Regione Campania
attestazione del pagamento dei diritti di segreteria 31,00 da versare sul c.c. postale n. 16931800 intestato alla C.C.I.A.A. di Napoli (pagabile anche presso il nostro sportello)
COSTI
Marca da bollo 14,62 Diritti di segreteria: 31,00
MODIFICHE
Per variazione di residenza nellambito della stessa provincia, allegare il pagamento di 10,00 per i diritti di segreteria su c/c n. 16931800 intestato alla C.C.I.A.A. di Napoli oppure presso il nostro sportello.
Per variazione di residenza in altra provincia, presentare la richiesta di iscrizione per trasferimento presso la Camera di Commercio dove si ha la nuova residenza.
CANCELLAZIONE
La cancellazione dal Ruolo avviene quando viene a mancare uno dei requisiti richiesti dalla legge; per decesso del titolare; per scioglimento di una società; su richiesta dellinteressato.
In caso di cancellazione disposta dufficio, il provvedimento viene notificato allinteressato entra 60 giorni dal giorno in cui è emanato.
RICORSI
Contro il diniego di iscrizione al Ruolo conducenti è possibile proporre ricorso in via gerarchica alla C.C.I.A.A. entro 30 gg o in via ordinaria entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento al TAR competente
REVISIONE
La revisione dellalbo avviene con cadenza quinquennale