Camera di Commercio
Napoli

NOTA STORICO-ISTITUZIONALE (1808 - 1944)

Nota storico-istituzionale (1808-1944)
        
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli  è l’Ente produttore  e conservatore dei fondi documentali afferenti all’archivio storico.
     
Ampio spazio è riservato alla storia dell’ente camerale napoletano nelle pagine di questo sito, a cui si rimanda.
Nelle righe che seguono si rende conto del profilo istituzionale, delle funzioni e dei compiti dell’Ente nel periodo compreso tra il 1808 e il 1944, per consentire una più agevole interpretazione delle fonti archivistiche prodotte nel corso dello svolgimento delle attività camerali.
     
La Camera napoletana ha assunto, nel corso di due secoli, diverse configurazioni: all’originario organismo preunitario caratterizzato da funzioni consultive -seppur nelle diverse vesti napoleonica e borbonica - subentra, con l’Unità d’Italia, un’istituzione che raccoglie e fa confluire in un modello unico, da diffondere sull’intero territorio nazionale, retaggi e caratteristiche dei diversi organismi  preunitari, anche se con elementi di novità.
     
Le principali attribuzioni delle Camere postunitarie, nate «per rappresentare presso il Governo e per promuovere gli interessi commerciali ed industriali», riguardano la formulazione di proposte per lo sviluppo dei traffici, delle arti e delle manifatture; la redazione annuale di relazioni statistiche ed economiche; la compilazione, a richiesta dei tribunali, dei ruoli dei periti per le materie commerciali; l’amministrazione delle borse di commercio. Da un punto di vista organizzativo le camere sono enti elettivi dotati di un presidente e di un vice presidente scelti con procedimento elettivo “per iscruttinio segreto” ed a maggioranza assoluta. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Ente, ne dirige l’amministrazione, convoca e presiede le adunanze.
     
Le camere di commercio, benché dotate di un certo margine di autonomia, sono soggette al controllo governativo che si esplicita, ad esempio, nella valutazione e nell’approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da parte delle autorità preposte.
     
Alla legge del 1862 succede quella del 1910 , che attribuisce alle Camere la denominazione di Camere di commercio e industria e aggiunge due compiti a quelli originari: la raccolta e la revisione periodica degli usi e delle consuetudini e l’istituzione del Registro ditte, con l’obbligo della denuncia da parte di chiunque esercitasse, sia individualmente sia in società con altri, attività commerciali o industriali. Si manifesta inoltre anche un’attenzione sempre maggiore all’amministrazione dell’Ente, all’identificazione del suo patrimonio e all’organizzazione del personale, che rimandano ad un consolidarsi e rafforzarsi della struttura organizzativa.
     
La successiva norma legislativa, promulgata nel 1924, provvede a definire le Camere «enti pubblici» ed attribuisce loro ulteriori funzioni, quali l’espletamento delle indagini statistiche, la ricezione dei brevetti, dei modelli di fabbrica e dei marchi, la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie in materia industriale e commerciale. L’organo principale delle camere resta, in continuità con i precedenti provvedimenti, il consiglio a cui viene affiancata una giunta camerale, con il compito di esercitare i poteri del consiglio nell’intervallo delle sue riunioni periodiche e di adottare i provvedimenti di urgenza. Viene stabilito, inoltre, che ogni camera abbia un segretario e un ufficio di segreteria, sottolineando con  maggior vigore, rispetto al dettato normativo del 1862 e del 1910, l’importanza di una figura che  aveva caratterizzato le camere  sin dalle configurazioni di  primo Ottocento.
     
Nel contesto generale dei rivolgimenti politici del Paese anche le Camere di commercio, nel 1926 , sono oggetto di trasformazione. Il nuovo provvedimento istituisce i Consigli provinciali dell’economia, le cui circoscrizioni coincidono con i territori delle province. Questi organi collegiali, presieduti dai prefetti, vengono articolati in  sezioni e risultano composti in  parte da rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori -nominati dal prefetto su designazione delle associazioni medesime- e in parte dai capi degli uffici locali statali aventi competenza, in qualità di membri di diritto, in materia economica e sociale. Inoltre è prevista la possibilità di istituire Commissioni permanenti per la trattazione di singole materie di carattere tecnico o per l’amministrazione di aziende, gestioni o servizi speciali.
     
Oltre al presidente e al vice presidente -nominato dal Ministro-, viene istituito il Comitato di Presidenza, formato dai presidenti e dai vicepresidenti delle  quattro sezioni in cui si presenta articolato l’organismo napoletano (Agricola, industriale, commerciale e marittima). I Consigli assorbono i patrimoni ed il personale delle Camere di commercio.
     
Fra le nuove attribuzioni demandate ai Consigli -rappresentativi degli interessi delle attività produttive delle rispettive province e tendenti ad assicurarne e a promuoverne il coordinamento e lo sviluppo in armonia con gli interessi generali ed economici della nazione- spicca, per la funzione prettamente politica, il coordinamento delle attività dei vari organismi operanti in campo economico e sociale.
     
Accanto ai Consigli provinciali dell’economia e a questi strettamente connessi vengono, dopo poco più di un anno, istituiti gli Uffici provinciali dell’Economia , uffici di Stato periferici del Ministero dell’economia nazionale, che funzionano da segreteria dei Consigli.
     
Agli uffici provinciali dell’economia, oltre la Segreteria dei Consigli vengono attribuiti compiti che erano già stati delle Camere di commercio e industria, quali la tenuta del Registro ditte, il rilascio dei certificati d’origine delle merci e delle carte di legittimazione per viaggiatori di commercio, la ricezione delle domande per disegni e modelli di fabbrica e di marchi, la compilazione delle mercuriali e dei listini dei prezzi. Anche la funzione di osservatori del movimento economico provinciale e la connessa raccolta di notizie e di dati statistici, come pure l’esecuzione degli atti e dei provvedimenti ministeriali, sono di competenza degli Uffici provinciali dell’economia, i quali, anche se teoricamente distinti dai Consigli, svolgono in pratica anche attività commiste a quelle dei consigli stessi.
     
Successivamente la denominazione originaria degli enti viene modificata in Consigli ed Uffici provinciali dell’economia corporativa e si provvede ad attuare un progressivo adattamento di tali organismi alla realtà politica e sociale del momento. I Consigli e gli Uffici provinciali dell’economia corporativa mutano, ancora una volta, la denominazione in Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni ; per poi essere soppressi nel 1944.
     
Caduto il fascismo e sciolti gli organi corporativi, viene ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, la Camera di Commercio Industria ed Agricoltura, con il compito di coordinare e rappresentare gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, in attesa di una legge organica che si riteneva imminente ma che, nei fatti, è stata emanata soltanto nel 1993.
Concetta Damiani

Allegati:

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