Camera di Commercio
Napoli

CAMERA ARBITRALE

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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA NAPOLI      
           
Camera Arbitrale
         

 

Negli ultimi anni è in forte crescita la domanda da parte delle imprese e degli utenti, di risoluzione della conflittualità mediante strumenti che abbiano un sostenibile costo sociale ed economico.

I vantaggi dell’arbitrato

L’arbitrato è uno strumento di risoluzione delle controversie la cui particolarità consiste nell’accordo tra le parti di demandare la decisione della lite a terze persone di loro fiducia (arbitri), anziché rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

Tramite l’inserimento di una clausola compromissoria nel contratto oppure, nel caso in cui la lite sia già insorta, stipulando un apposito accordo (compromesso), le parti, anziché adire l’Autorità Giudiziaria, si impegnano a promuovere il procedimento di arbitrato in caso di controversia.
Gli arbitri hanno il compito di decidere la controversia tramite l’emissione di un provvedimento (lodo). Le parti possono scegliere se incaricare della decisione della lite una sola persona (Arbitro unico) o più soggetti (Collegio arbitrale).
Il giudizio arbitrale garantisce alle parti non solo la rapidità del procedimento, ma anche la riservatezza e la specifica competenza degli arbitri, esperti delle materie oggetto della lite.
A questi si aggiungono i vantaggi propri dell'arbitrato gestito dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio:
- è un arbitrato amministrato, cioè fondato su regole di funzionamento fissate da un apposito regolamento il cui corretto svolgimento è garantito da un'apposita istituzione: la Corte Arbitrale;
- in ogni fase del procedimento è possibile consultare e ricevere assistenza dalla segreteria della Camera Arbitrale;
- ha costi sono contenuti e predeterminati.

Come funziona

Il deferimento della lite alla competenza arbitrale deve essere stabilito dalle parti, le quali vi possono provvedere preventivamente, con l’inserimento di una clausola compromissoria nei contratti che vanno a stipulare una clausola compromissoria contenuta nel contratto che stipulano.

In mancanza, una volta insorta la controversia, le parti possono fare ricorso, comunque,  alla procedura arbitrale mediante il cd. Compromesso, il quale deve essere fatto per iscritto e indicare l’oggetto della controversia, a pena di nullità.

Il compromesso o la clausola compromissoria devono contenere l’indicazione della Camera Arbitrale alla quale rivolgersi in caso di insorgenza della controversia, ovvero devono contenere la nomina degli arbitri, oppure fissare il loro numero o le modalità di nomina.

La risoluzione della lite è deferita ad un arbitro unico o ad un collegio arbitrale composto da almeno tre arbitri scelti dalle parti o in mancanza dalla Corte Arbitrale.  

Le Camere Arbitrali si servono di  regolamenti preventivamente adottati e recanti norme sullo svolgimento dei giudizi arbitrali. Detti regolamenti sono vincolanti per le parti contendenti che li hanno recepiti nel momento in cui fanno ricorso alla Camera Arbitrale.

Con delibera del Consiglio camerale n. 4 del 13.3.2008 è stato approvato il nuovo Regolamento di arbitrato amministrato della Camera in vigore a decorrere dalla data del 30 aprile 2008.
Sono state, altresì, approvate dalla Giunta camerale le nuove tariffe che prevedono una consistente  riduzione dei costi per l’accesso alle procedure di arbitrato.

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