Camera di Commercio
Napoli

CAMERA DI CONCILIAZIONE/MEDIAZIONE

Dal 20 marzo 2011, per quanto previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, entra in vigore l’obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle seguenti materie:
Per quanto riguarda le altre materie previste dall’art. 5, e cioè le controversie in materia di condominio e il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione è stata prorogata di un anno.
Pertanto, per le materie sopra elencate,  il tentativo di mediazione costituirà passaggio necessario prima dell’eventuale giudizio ordinario: chi cioè intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una delle stesse dovrà prima obbligatoriamente esperire il procedimento di mediazione, che diventa così condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
E possono essere oggetto di mediazione anche le controversie già pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria
La mediazione presenta notevoli vantaggi:
• VOLONTARIETA’
Nessuna decisione viene imposta, ma sono le parti che volontariamente pervengono ad un accordo risolutivo della controversia.
• RAPIDITA’
Una procedura di mediazione ha una durata non superiore ai quattro mesi. 
•  ECONOMICITA’
I costi sono contenuti e predeterminati.
•  RISERVATEZZA
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all’incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione
• PROFESSIONALITA’ E  TERZIETA’
Il conciliatore è un soggetto specializzato in tecniche di mediazione. Il suo compito è di assistere, in modo neutrale e imparziale, le parti nella ricerca di un accordo risolutivo della controversia.