Dal 20 marzo 2011, per quanto previsto dallart. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, entra in vigore lobbligatorietà del tentativo di mediazione nelle seguenti materie:
diritti reali;
divisioni;
successioni ereditarie;
patti di famiglia;
locazione;
comodato;
affitto di aziende;
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per quanto riguarda le altre materie previste dallart. 5, e cioè le controversie in materia di condominio e il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, lentrata in vigore dellobbligatorietà della mediazione è stata prorogata di un anno.
Pertanto, per le materie sopra elencate, il tentativo di mediazione costituirà passaggio necessario prima delleventuale giudizio ordinario: chi cioè intenda esercitare in giudizio unazione relativa ad una delle stesse dovrà prima obbligatoriamente esperire il procedimento di mediazione, che diventa così condizione di procedibilità dellazione giudiziaria. E possono essere oggetto di mediazione anche le controversie già pendenti dinanzi allautorità giudiziaria
La mediazione presenta notevoli vantaggi: VOLONTARIETA Nessuna decisione viene imposta, ma sono le parti che volontariamente pervengono ad un accordo risolutivo della controversia. RAPIDITA Una procedura di mediazione ha una durata non superiore ai quattro mesi. ECONOMICITA I costi sono contenuti e predeterminati. RISERVATEZZA Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono allincontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione PROFESSIONALITA E TERZIETA Il conciliatore è un soggetto specializzato in tecniche di mediazione. Il suo compito è di assistere, in modo neutrale e imparziale, le parti nella ricerca di un accordo risolutivo della controversia.