Camera di Commercio
Napoli

TARIFFE

INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO :

  •   Versamento c/c postale n. 16931800 intestato a Camera di Commercio di Napoli;

                Codice IBAN:  IT 87 O 05424 04297 000000000372     Causale: Indennità di Mediazione

                Istanza  Sig…..………..contro …………….


Delibera di Giunta n. 190 del 29.11.2011

INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO:

€ 40,00 (+IVA)*

(da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento)

SPESE DI MEDIAZIONE
                                  
Valore della lite
Spesa per ciascuna parte

Fino a € 1.000,00

€ 65,00 (+ IVA)*

da € 1.001,00 a € 5.000,00

€ 130,00 (+IVA)*

da € 5.001,00 a € 10.000,00

€ 240,00 (+IVA)*

da € 10.001,00 a € 25.000,00

€ 360,00 (+IVA)*

da € 25.001,00 a € 50.000,00

€ 600,00 (+IVA)*

da € 50.001,00 a € 250.000,00

€ 1.000,00 (+IVA)*

da € 250.001,00 a € 500.000,00

€ 2.000,00 (+IVA)*

da € 500.001,00 a € 2.500.000,00

€ 3.800,00 (+IVA)*

da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00

€ 5.200,00 (+IVA)*

oltre € 5.000.000,00

€ 9.200,00 (+IVA)*

(Nel caso di controversie internazionali l’IVA potrebbe non essere dovuta)

[i]L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono a valere sull’indennità complessiva. Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della procedura.

Il Responsabile dell’Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare di aumentare del 20% l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione.

Il Responsabile dell’Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione.

L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta e deve essere ridotto di 1/3 per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti ,  nelle materie di cui all’articolo 5, comma, 1 del d.lgs n. 28 del 2010, salva la riduzione prevista nel caso di mancata partecipazione della parte aderente al procedimento.

L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’aumento del 20% nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 euro, e lo comunica alle parti. Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le Spese di mediazione sono corrisposte per intero prima dell’incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo.

Le Spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l’importo di riferimento per ogni singolo scaglione.



Si riporta in calce il testo dell’ art. 16  d.m. 180 del 2010 modificato ai sensi del d.m. 145 del 2011

[i]    1.L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

      2.Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

      3.Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

      4.L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto in un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista alla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

      5.Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6.Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano tra loro.

7.Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8.Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9.Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10.Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

11.Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12.Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte.

13.Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14.Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.