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IN PRIMO PIANO
NUOVO SISTEMA INFORMATICO DI TRACCIABILITà DEI RIFIUTI

Il 14/01/2010 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente che introduce il nuovo Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), che sostituirà il vecchio sistema cartaceo basato sui registri di carico e scarico, sul formulario e sul Mud., mediante l’utilizzazione di sofisticate apparecchiature elettroniche di cui saranno dotate le imprese produttrici di rifiuti, i gestori e i trasportatori di rifiuti con i relativi automezzi.
Le apparecchiature verranno distribuite alle imprese iscritte al SISTRI dalle Camere di Commercio e dalle Sezioni regionali dell’Albo Gestori Ambientali.
Le seguenti categorie di operatori hanno l’obbligo di iscriversi al SISTRI entro il 28 febbraio 2010, e dal 13 luglio 2010 potranno operare solo con il nuovo sistema:
  • imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212 - comma 8 del D.lgs. n. 152/2006, con più di 50 dipendenti;
  • imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell’art. 184 - comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, con più di 50 dipendenti;
  • commercianti ed intermediari senza detenzione;
  • consorzi per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese di cui all’art. 212 - comma 5 del D.lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
  • imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
  • i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;     
  • i terminalisti concessionari dell’area portuale, i raccomandatari marittimi e le imprese portuali ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o del successivo  trasporto;
  • i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti e gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
Le seguenti categorie di operatori dovranno iscriversi al SISTRI nel periodo compreso tra il 13 febbraio e il 29 marzo 2010, e dal 12 agosto 2010 potranno operare solo con il nuovo sistema:
  • imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell’art.184 - comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, aventi un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50;
  • imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212 - comma 8 del D.lgs. n. 152/2006, aventi fino a 50 dipendenti;
Le seguenti categorie di operatori potranno aderire volontariamente al sistema a partire dal 12 agosto 2010
  • imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 - comma 3, lettere c), d) e g), del D.lgs. n. 152/2006, aventi non più di dieci dipendenti;
  • imprese che trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212 - comma 8 - del D.lgs. n. 152/2006;
  • imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
  • imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184 - comma 3, lettere c), d) e g), del D.lgs. n. 152/2006.
Per l’iscrizione al SISTRI e per tutte le altre informazioni sul nuovo sistema collegarsi al sito www.sistri.it.
Per informazioni telefoniche è a disposizione il numero verde 800 00 38 36.

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