Il diritto annuale è un tributo che ogni impresa iscritta o annotata al Registro delle Imprese deve versare a favore della camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede. Qualora l'attività economica venga esercitata anche attraverso sedi secondarie e/o unità locali, dovrà inoltre essere versato il diritto relativo a queste ultime, secondo le due ipotesi seguenti:
nel caso in cui le unità locali siano ubicate nella stessa provincia della sede, l'impresa dovrà pagare alla stessa camera di commercio la somma degli importi dovuti per la sede principale e per le unità locali;
ove le unità locali siano ubicate in province diverse da quella della sede principale, l'impresa dovrà versare il diritto corrispondente a ciascuna delle camere di commercio competenti per territorio.
Il diritto non è frazionabile, deve essere pagato in un'unica soluzione ed è dovuto interamente da parte di chi risulta iscritto al Registro delle Imprese anche solo per una parte dell'anno di riferimento.
In caso di trasferimento della sede legale da una provincia all'altra, l'impresa è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a favore della Camera di Commercio nella cui provincia aveva sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, se costituitasi in data successiva, a tale ultima data.
La misura del diritto annuale è stabilita, ogni anno, dal Ministero dello Sviluppo Economico con un apposito decreto.
Si ricorda che per ottenere il rilascio del certificato camerale verra' effettuato il controllo del pagamento relativo all'anno precedente la richiesta.
Con il D.M. 1 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 54 del 4 marzo 2008, è terminato il periodo transitorio previsto dalle precedenti disposizioni ed entra a regime la determinazione del diritto correlato al fatturato.
Tutte le imprese iscritte e/o annotate nella sezione SPECIALE del Registro delle Imprese saranno tenute a versare un importo in misura fissa; mentre tutte le imprese iscritte nella sezione ORDINARIA del Registro delle imprese pagheranno un importo commisurato al fatturato ai fini IRAP realizzato nellanno precedente.
Di seguito tutte le informazioni utili per il pagamento e i relativi obblighi.
Diritto annuale 2011 nuove iscrizioni
Con
nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 201046 del 30.12.2010
sono state anticipate, solo per i soggetti e le imprese di nuova iscrizione, le misure del pagamento del diritto annuale 2011 in vigore a partire dal 1° gennaio 2011 in attesa della emanazione e pubblicazione del decreto interministeriale ancora in itinere.
A seguito della modifica dellart. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal comma 19 dellart. 1 del decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 sono state infatti individuate, in via prudenziale e salvo conguaglio, le misure da applicare alle nuove imprese ed unità locali che si iscrivono nel registro delle imprese ed ai nuovi soggetti che si iscrivono al R.E.A. dal 1° gennaio 2011.
Il termine di pagamento per tutti questi soggetti è quello già disposto dal decreto interministeriale 22.12.2009 per lanno 2010 e, cioè, contestualmente alla presentazione della domanda e/o denuncia di iscrizione al registro delle imprese o al Repertorio economico amministrativo o entro i successivi 30 giorni con modello F24.
Questi gli importi indicati nella nota del Ministero:
Soggetti di nuova iscrizione
Impresa
Unità locale
Nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale Registro Imprese
88,00
18,00 (*)
Nuove imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria Registro Imprese
200,00
40,00
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni
200,00
40,00
Nuove unità locali di imprese già iscritte in sezione ordinaria
40,00
Nuove unità locali di imprese con sede principale allestero di cui art. 9, comma 2, lettera b) del D.P.R. 581/95
110,00
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale allestero
110,00
Nuovi soggetti iscritti al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)
30,00
Nuove imprese con ragione di società semplice NON agricola /nuove unità locali di dette imprese
200,00
40,00
Nuove imprese con ragione di società semplice agricola (**)/nuove unità locali di dette imprese
100,00
20,00
Nuove società di cui al comma 2 dellart. 16 D.Lgs. n. 96/2001/nuove unità locali di dette imprese
200,00
40,00
(*) importo arrotondato pari al 20% del diritto dovuto dallimpresa con arrotondamento ad unità di euro secondo la regola generale;
(**) la ragione di società semplice agricola si acquisisce con linizio dellattività agricola che comporta lattribuzione della sezione agricola, in aggiunta alla sezione delle società semplici.
Importi diritto annuale 2011 Precisazione
L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è stato modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23 prevedendo che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche Amministrative (REA). Lo stesso articolo 18 prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. A seguito di tale modificazione per alcune tipologie di soggetti si sono verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale; in particolare le società semplici e le società di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96 sono tenute dal 2011 al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato mentre le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle Imprese sono tenute al versamente di un diritto annuale definito in misura fissa. Con la predisposizione del decreto di determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le aliquote e le fasce di fatturato e le misure fisse del diritto annuale e, per i soggetti che sono stati interessati dalle innovazioni normative, un regime transitorio.
Importi 2011 per le imprese già iscritte in Sezione Ordinaria
Scaglioni di Fatturato
Aliquote
Importo dovuto per la sede
Da
a
0,00
100.000,00
Misura fissa
200,00
oltre 100.000,01
250.000,00
0,015%
200,00
+ 0,015% della parte eccedente
100.000,00
oltre 250.000,01
500.000,00
0,013%
222,50
+ 0,013% della parte eccedente
250.000,00
oltre 500.000,01
1.000.000,00
0,010%
255,00
+ 0,010% della parte eccedente
500.000,00
oltre 1.000.000,01
10.000.000,00
0,009%
305,00
+ 0,009% della parte eccedente
1.000.000,00
oltre 10.000.000,01
35.000.000,00
0,005%
1.115,00
+ 0,005% della parte eccedente
10.000.000,00
oltre 35.000.000,01
50.000.000,00
0,003%
2.365,00
+ 0,003% della parte eccedente
35.000.000,00
oltre 50.000.000,00
0,001%
2.815,00
+ 0,001% della parte eccedente
50.000.000,00
fino ad un massimo di 40.000,00
Importi 2011 per le imprese già iscritte in Sezione Speciale e REA
Imprese individuali iscritte o annotate nelle sezione speciale
88,00
17,60
Società semplici agricole (sono quelle che hanno la contemporanea iscrizione nella sezione delle società semplici e nella sezione delle imprese agricole avendo dichiarato l'inizio di attività agricola)
100,00
20,00
Società tra avvocati (art.16 D.Lgs n.96/2001)
200,00
40,00
Società semplici non agricole (sono quelle che hanno la sola iscrizione nella sezione società semplici)
200,00
40,00
Soggetti iscritti al R.E.A.
30,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (per ciascuna unità locale)
110,00
Unità locali
Le imprese che esercitano l'attività anche attraverso unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede lunità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale. Le unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano un diritto in misura fissa pari ad 110,00 ciascuna. Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali in corso d'anno versano il diritto annuale al momento della presentazione della denuncia. Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultano già denunciate al Registro delle Imprese al primo gennaio dell'anno di riferimento deve essere invece effettuato nei termini di legge ( vedi più avanti quando si paga ).
Criteri di arrotondamento
Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver svolto tutti i conteggi intermedi per sede e u.l. mantenendo cinque decimali. L'importo finale si arrotonderà all'unità di euro ( per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a cinque; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a cinque).
Per maggiori informazioni ed esempi si può consultare la
Circolare Ministeriale n. 19230 del 3.3.09
Modalità per il pagamento
Per le imprese già iscritte al primo di gennaio dell'anno di riferimento, il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40% (dovuta anche in caso di versamento con compensazione - art. 3 Circ. MAP n. 3587/c). Per le imprese che si iscrivono o aprono unità locali in corso d'anno il versamento è contestuale alla iscrizione.
Soggetti non tenuti al pagamento del diritto annuale 2011:
Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2010 (salvo eventuale esercizio provvisorio dell'attività); Le Imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2010 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal registro delle imprese entro il 30/01/2011 (slittato al 31); Le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2010 ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30/01/2011 (slittato al 31); Normativa di riferimento: art. 4 D.M. 11-5-2001 NR. 359
Prorogate le scadenze dei versamenti con modello F24 anche per il diritto annuale
A seguito della pubblicazione in G.U. n. 111 del 14.05.2011 del D.P.C.M. 12.05.2011 "Differimento, per lanno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31.05.1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato con nota prot. n. 103161 del 30.05.2011 che le proroghe dei versamenti stabilite dagli artt. 1 e 3 del suddetto decreto si applicano anche ai pagamenti dovuti dalle imprese per il diritto annuale in virtù del riferimento previsto dallart. 8 comma 2 del D.M. 11/05/2001 n. 3 Regolamento per lattuazione dellart. 17 della legge 23/12/1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Detti termini di versamento sono illustrati nellelenco schematico che segue:
Contribuenti interessati
Nuova scadenza
Scadenza con interesse corrispettivo
Vecchia scadenza
Imprese individuali
6 luglio 2011
Dal 7 luglio al 5 agosto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
16 giugno
Società di persone, società semplici e tra avvocati, e soggetti solo R.E.A. a condizione che esercitino attività economiche soggette a studi di settore
6 luglio 2011
Dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
16 giugno
Società di capitali e cooperative che approvano il bilancio, o che avrebbero dovuto approvarlo nel corso del 4° o 5° mese successivo alla chiusura dell'esercizio (solare) a condizione che esercitino attività economiche soggette a studi di settore
6 luglio 2011
Dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
16 giugno 2011
Società di capitali o cooperative che per disposizione di legge approvano il bilancio, o che avrebbero dovuto approvarlo, nel corso del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio (solare)
16 luglio 2011 (*)
(*) cadendo di sabato viene spostato al 18 luglio 2011
Dal 19 luglio al 20 agosto 2011 (*) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
(*) che cadendo di sabato viene spostato a lunedì 22 agosto 2011
16 luglio 2011
Società di persone, società semplici e tra avvocati, soggetti iscritti solo al R.E.A., società di capitali, cooperative che approvano il bilancio o che avrebbero dovuto approvarlo entro il 4° o 5° mese dalla chiusura dell'esercizio (solare) che esercitino attività economiche NON SOGGETTE A STUDI DI SETTORE
16 giugno 2011
Dal 17 giugno 2011 al 16 luglio 2011 (*)
(*) cadendo di sabato viene spostato al 18 luglio 2011
16 giugno 2011
Si comunica infine, che il decreto interministeriale 21.04.2011 Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per lanno 2011 alle camere di commercio, ai sensi dellart. 8, della legge 29/12/1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15/02/2010, n. 23 è stato pubblicato nella G.U. Serie generale n. 127 del 3.06.2011.
IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE IL MODELLO UNIFICATO DI PAGAMENTO F24, USATO PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.
Come compilare correttamente il modello F24:
Riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il CODICE FISCALE, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
Compilare la sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI come segue:
- Codice Ente: la sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del versamento (nel caso della Camera di Commercio di Napoli indicare NA) - Codice Tributo: 3850 - Anno di riferimento: lanno cui si riferisce il versamento
Per ciascuna provincia va compilata una sola riga, sommando gli eventuali importi multipli destinati a quella provincia.
Indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati".
N.B. Se sono dovuti diritti a diverse camere di commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna camera e i relativi codici di riferimento sopra richiesti
Secondo le modalità previste dal D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241, è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati (imposte, tributi e/o contributi per cui è previsto lutilizzo del Modello F24).
Ravvedimento operoso
L'art. 13 del D.Lgs 472/97 prevede l'istituto del ravvedimento operoso che consente di sanare spontaneamente, ove non vi sia stata prima constatazione ed entro determinati limiti di tempo, violazioni ed omissioni con il versamento di sanzioni ridotte, la cui entità varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione. Se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione si parla di ravvedimento "breve" con una sanzione pari ad 1/8 dei minimi previsti *, se invece si vuole regolarizzare entro un anno dalla violazione si parla di ravvedimento "lungo" con una sanzione pari ad 1/5 dei minimi edittali *. Gli interessi saranno calcolati anno per anno secondo i tassi legali allora vigenti**. Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n.3567/c del 16/10/03 ha stabilito che si può applicare il ravvedimento operoso anche nei casi di omesso o tardato versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. L'Ufficio Diritto Annuale fornirà a chi volesse regolarizzare tali pagamenti le indicazioni necessarie.
* il minimo è il 30%- pertanto la sanzione per ravvedimento breve è il 3,75% mentre per ravvedimento lungo è il 6%.
** dal 01/01/2001 al 31/12/2001 = 3,5%
dal 01/01/2002 al 31/12/2003 = 3,0%
dal 01/01/2004 al 31/12/2007 = 2,5%
dal 01/01/2008 al 31/12/2009= 3,0 %
dal 01/01/2010 = 1%
dal 01/02/2011= 1,5%
Rimborsi per diritto annuale
Il Decreto 11 maggio 2001 stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza, è possibile fare istanza di rimborso alla competente camera di commercio allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
Sanzioni
Si rammenta che in caso di versamento tardato, omesso e/o insufficiente saranno applicate sanzioni amministrative da un minimo del 10% ad un massimo del 100%. Versamenti tardivi: i versamenti eseguiti entro i 30gg successivi alla scadenza omettendo la maggiorazione dello 0,40% oppure senza ravvedimento breve (3,75%). Sanzione fissa del 10%. Versamenti omessi: tutti i versamenti non eseguiti, incompleti o con un ritardo superiore ai 30gg (sanzione variabile dal 30 al 100%).
N.B.: i versamenti incompleti saranno sanzionati diversamente a seconda del periodo in cui il primo versamento è stato eseguito. Pertanto se il pagamento originario è stato fatto entro il 16 giugno la sanzione verrà applicata solo sul pagamento omesso, mentre se il pagamento originario è eseguito dopo tale data la sanzione base sarà applicata sull'intero importo.
CARTELLE ESATTORIALI:
La Camera di Commercio di Napoli ha provveduto alla emissione dei ruoli esattoriali, per gli anni di imposta 2006 e 2007, tramite iscrizione a ruolo diretta senza preventiva contestazione (prevista dallart. 17 comma 3 del D.Lgs n. 472/1997 e sue modifiche ed integrazioni e dallart. 9 del Regolamento camerale);
La cartella esattoriale viene inviata: al titolare dellimpresa individuale allindirizzo della sua residenza anagrafica, e alle società allindirizzo della sede legale. Per le società viene altresì inviata a: - tutti i soci accomandatari nella s.a.s. (coobbligati), - tutti i soci nella s.n.c. (coobbligati), agli amministratori nelle società di capitali, al liquidatore.
Il pagamento da parte di uno solo dei soggetti libera dallobbligo di pagamento anche gli altri soggetti, senza che lufficio debba emettere provvedimenti di sgravio.
Nella prima pagina, in alto a sinistra si trova la copia a ricalco della data di notifica. A partire da tale data si hanno 60 giorni per effettuare il pagamento.
Al ricevimento della cartella esattoriale è consigliabile, prima di contattare la Camera di Commercio: 1) accertarsi che l'ente impositore sia la CCIAA di Napoli e l'ufficio, UFFICIO DIRITTO ANNUALE (pag. 2 in alto sotto la scritta Dettaglio degli addebiti). In caso contrario è necessario rivolgersi all'ente e relativo Ufficio riportato in cartella.
2) Individuare il tipo di violazione sanzionata (pag. 2 in alto dopo l'identificativo di partita), l'anno ed il numero REA:
Se è indicato Omesso significa che all'Ente non risulta pervenuto il pagamento del diritto: sanzione applicata 30%
Se è indicato Omessa Mora significa che il pagamento del diritto è pervenuto all'Ente ma è stato effettuato dall'impresa nei 30 giorni successivi alla scadenza senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo: sanzione applicata 10% Se è indicato Tardato significa che il pagamento del diritto è pervenuto all'Ente ma è stato effettuato dall'impresa oltre
itermini di versamento
, sanzione 30% Se è indicato Incompleto significa che il pagamento del diritto è stato eseguito in misura inferiore a quello dovuto: sanzione 30%
La sanzione in cartella:
Nel caso di cartella esattoriale emessa per più anni di imposta, viene calcolata la sanzione su ogni singola annualità con la percentuale stabilita dal D.M. 54 del 27/1/2005 e gli artt. 5-6 del Regolamento Camerale. Viene applicata la continuazione, che è l'importo più favorevole tra il cumulo delle sanzioni per i vari anni e la sanzione maggiore incrementata della percentuale prevista del 200%, decurtata della/e sanzione/i già precedentemente irrogate. La continuazione viene impostata sul primo degli anni per i quali è calcolata, mentre sugli altri anni successivi di violazione la continuazione assume valore=0, all'interno della stessa emissione. Sarà quindi visibile sul primo anno di imposta contenuto nella cartella (ma riguarderà tutte le annualità).
In base alle nuove disposizioni introdotte è stato attribuito agli Agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Eventuali richieste di rateazione di importi iscritti a ruolo dovranno,quindi, essere rivolte direttamente all'Agente della riscossione competente
.
Autotutela Chi ha ricevuto la notifica della cartella esattoriale per la violazione di omesso/omessa mora/tardato/incompleto pagamento del diritto annuale relativo ed ha verificato di non essere tenuto al pagamento, può presentare richiesta di riesame,al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale della cartella, direttamente alla Camera di Commercio di Napoli - Ufficio Diritto Annuale.
Alla domanda si dovrà allegare le prime quattro pagine della cartella esattoriale, la ricevuta di pagamento del modello F24 o altri titoli giustificativi del versamento o altra documentazione idonea a sostenere le proprie ragioni; è possibile utilizzare il modello appositamente predisposto. La domanda di riesame dovrà essere presentata: di persona o per posta allUfficio Diritto Annuale Centro Direzionale isola C/2 80143 Napoli; a mezzo fax al numero 081-5629072; con una mail allindirizzo
diritto.annuale@nap.camcom.it
Ricorso
Il contribuente che vuole contestare il ruolo e/o la cartella può, entro 60 giorni dalla notifica, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli cosi come previsto dal D. Lgs. n.546/92, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1° agosto 15 settembre).
Il ricorso deve essere notificato alla Camera di Commercio che ha provveduto alliscrizione a ruolo e al Concessionario della riscossione nei cui confronti è proposto, tramite Ufficiale Giudiziario o spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento oppure mediante consegna diretta ad un addetto dellufficio. Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso, il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio depositando presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale il proprio fascicolo contenente: loriginale del ricorso notificato tramite Ufficiale Giudiziario oppure fotocopia del ricorso dichiarata conforme alloriginale dallo stesso ricorrente (se spedito per posta o consegnato) con fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata o ricevuta della consegna e fotocopia della cartella di pagamento. Si rammenta che la Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 2639del 20-1-2009 ha sancito la incompetenza del Giudice di Pace per i ricorsi in materia tributaria.