Camera di Commercio
Napoli

FACCHINAGGIO

DOCUMENTAZIONE E COSTI

L´iscrizione al Registro Imprese dell’attività di facchinaggio richiede la presentazione, alla Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale dell’impresa, della seguente documentazione:

1 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Modulistica Registro Imprese
Imprese individuali
Modello I1, per le iscrizioni, o I2, per le modifiche, disponibili in formato pdf
Società
Modello S5, da compilare esclusivamente con il software Fedra –
Modulo di denuncia attività
Il modulo, comprensivo degli allegati, è disponibile in formato pdf
Modulo di fasce di classificazione
Il modulo è disponibile in formato pdf
Attestazione di versamento
Il versamento di € 168,00 va effettuato, dalle imprese di nuova iscrizione, sul conto corrente postale n.8003, intestato all´Ufficio Tasse e Concessioni Governative PESCARA.


2 - DOCUMENTAZIONE FACOLTATIVA

Presentando la seguente documentazione, è possibile velocizzare il procedimento:


AVVERTENZE SULL´AUTOCERTIFICAZIONE

Ai sensi di quanto dispone l’art. 19 L. 241/90 l’ufficio, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000:
                  
COSTI
Di seguito sono riportati gli importi dei diritti di segreteria dovuti per la presentazione al R.I. delle denunce di inizio attività di facchinaggio.

SOCIETA´
Iscrizioni e modificazioni dati R.E.A.
€50,00 + €15,00
Su supporto informatico digitale
€30,00 + €15,00
Con modalità telematica
NOTE
L´importo dei diritti di segreteria è maggiorato di €15,00 per procedere agli accertamenti previsti dalla legge (es.: denuncia di inizio attività, eventuale aggiunta di sezioni, nomina di responsabile tecnico)



IMPRESE INDIVIDUALI

Iscrizione e modificazione
€23,00 + €9,00
Su supporto informatico digitale
€18,00 + €9,00
Con modalità telematica
NOTE
L´importo dei diritti di segreteria è maggiorato di €9,00 per procedere agli accertamenti previsti dalla legge (es.: denuncia di inizio attività, eventuale aggiunta di sezioni, nomina di responsabile tecnico)
TEMPI
60 giorni dal ricevimento della denuncia.
FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Sono previste tre fasce di classificazione per volume d’affari al netto dell’IVA:

Le imprese vengono distinte in tre categorie diverse in ragione del periodo di attività:

Le prime devono considerare il volume d’affari, al netto dell’IVA, realizzato in media negli ultimi tre anni;
per le seconde si fa riferimento alla media del volume di affari del periodo di attività;
le ultime sono iscritte direttamente nella fascia di classificazione iniziale.


ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE

Per la domanda di iscrizione è necessario compilare il modello fasce di classificazione – disponibile in formato pdf - fornendo l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento con l’indicazione dei corrispondenti compensi ricevuti.
Deve essere altresì allegata la documentazione richiesta.

Nel caso di mancata corrispondenza tra la fascia dichiarata e quanto risulta dalla documentazione allegata, il Settore invita l’impresa a rettificare la fascia dichiarata e, in caso di esito negativo dell’invito, avvia i procedimenti d’ufficio che ritiene opportuni.

VARIAZIONE DELLA FASCIA DI CLASSIFICAZIONE

E’ previsto l’obbligo di comunicazione di variazione della fascia di appartenenza per la sola variazione in negativo: la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal verificarsi della negatività.
Le comunicazioni di altre variazioni sono facoltative.
In caso di tardata o omessa comunicazione di variazione negativa è prevista una sanzione amministrativa.
Queste disposizioni si applicano anche alle imprese aventi sedi in uno stato dell’Unione Europea con sede o unità locale in Italia.
                  
PROCEDURA DI SOSPENSIONE DELL´ISCRIZIONE DELL´ATTIVITA´

La procedura di sospensione dell’attività viene instaurata in caso di:
Il provvedimento motivato di sospensione viene adottato dal responsabile del procedimento previa comunicazione all’impresa ed assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie o, ove richiesto, previo contraddittorio.

La sospensione può inoltre essere accordata sempre dal responsabile del procedimento in caso di avvio della procedura di cancellazione (si veda il successivo paragrafo 5) per perdita di uno dei requisiti economico-finanziari, tecnico-organizzativi o di onorabilità, ove sia presentata dall’impresa apposita istanza entro dieci giorni dalla comunicazione dell’avvio di quest’ultimo procedimento.
In questa istanza l’impresa deve dichiarare di impegnarsi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.




PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DELL´ATTIVITA´

La procedura di cancellazione dell’attività viene instaurata in uno dei seguenti casi:
Il provvedimento di cancellazione viene adottato dal responsabile del procedimento previa comunicazione all’impresa ed assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, ove richiesto dall’interessato, previo contraddittorio.

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