Impiantistica D. M. 37 del 22/01/08 Norme per la sicurezza degli impianti.
1.
Il presente decreto
si applica agli impianti posti al sevizio degli edifici , indipendentemente alla destinazione duso, collocati allinterno degli stessi o delle relative pertinenze. Se limpianto è connesso a reti di distribuzioni si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, delle energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche gli impianti per lautomazione di porte, cancelli e barriere;
Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
Impianti per la distribuzione e lutilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
Impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all articolo 4 sono, in alternativa uno dei seguenti:
Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui lart.1 , presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per attività di cui allarticolo 1, comma 2 , lettera d) è di un anno;
Titolo o attestato di conseguimento ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di un inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività per cui allarticolo 1, comma 2, lettera d) e di due anni;
Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione delloperaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni escluso quello computato ai fini dellapprendistato e quello svolto come operario qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione , di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui allarticolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) c) e le prestazioni lavorative di cui alla d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma in collaborazione tecnica continuativa nellambito dellimpresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell articolo 4 il titolare dell impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecniche continuativa nellabito di imprese abilitate nel settore per un periodo non inferiore a 6 anni . Per lattività di cui alla lettera d) dell articolo 1 comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.
N.B. Un responsabile tecnico può assumere lincarico per una sola impresa e non deve svolgere altra attività continuativa.
Per iscrivere un´impresa per l´attività di impiantistica consultare il manuale operativo per il deposito.