Camera di Commercio
Napoli

IMPIANTISTICA D.M. 37 DEL 22/01/2008

Impiantistica – D. M. 37 del 22/01/08
Norme per la sicurezza degli impianti.

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al sevizio degli edifici , indipendentemente alla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzioni si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all’ articolo 4 sono, in alternativa uno dei seguenti:

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) c) e le prestazioni lavorative di cui alla d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma in collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’ articolo 4 il titolare dell’ impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecniche continuativa nell’abito di imprese abilitate nel settore per un periodo non inferiore a 6 anni . Per l’attività di cui alla lettera d) dell’ articolo 1 comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

N.B. Un responsabile tecnico può assumere l’incarico per una sola impresa e non deve svolgere altra attività continuativa.

Per iscrivere un´impresa per l´attività di impiantistica consultare il  1 manuale operativo per il deposito.

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