Camera di Commercio
Napoli

REGISTRO IMPRESE SEZIONI SPECIALI

SEZIONE SPECIALE

L´iscrizione nella Sezione Speciale produce gli effetti di pubblicità notizia, salvo che per gli imprenditori agricoli rispetto ai quali l´iscrizione produce gli effetti della pubblicità legale previsti dall´art. 2193 c.c.

Nella Sezione Speciale si iscrivono:

· gli imprenditori agricoli (persone fisiche e giuridiche) (art. 2135 c.c.)
· i piccoli imprenditori/coltivatori diretti (art. 2083 c.c.)
· le società semplici (art. 2251 c.c.).

Nella Sezione Speciale vengono inoltre annotate le imprese artigiane (L. 443/1985)


IMPRENDITORE AGRICOLO

(art. 2135 c.c. come modificato ed integrato dai D.Lgsn. 226/2001, n. 227/2001, n. 228/2001)

E´ imprenditore agricolo chi esercita una o più delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Si rammenta che è considerato imprenditore agricolo anche :
· l´imprenditore ittico
· l´imprenditore che esercita attività agrituristica
· l´imprenditore che esercita il pescaturismo
· l´imprenditore che esercita l´ittiturismo
· l´imprenditore che esercita attività cinotecnica
· l´imprenditore che esercita l´attività di coltivazione dei funghi


PICCOLO IMPRENDITORE

(art. 2083 c.c.)

E´ piccolo imprenditore il coltivatore diretto del fondo, l´artigiano, il piccolo commerciante e chi esercita un´attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.


IMPRENDITORE ARTIGIANO

(art.19 D.P.R. 581/1995)

Le domande di iscrizione delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione nell´Albo Imprese Artigiane sono solo annotate nella Sezione Speciale del Registro Imprese.


LE SOCIETA’ SEMPLICI

(art. 2251 c.c.)

La società semplice costituisce la forma più elementare di società.
La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative non commerciali.

La sfera di applicazione delle società semplici può estendersi, pertanto, all'esercizio di:

1) attività agricole, con alcune limitazioni in quanto:
• la società non può avere ad oggetto il mero godimento di beni, ma l'esercizio comune e concreto di attività economica;
• le comunioni tacite familiari, come i gruppi familiari esercenti l'agricoltura su fondi propri o altrui, sono regolate dagli usi e non dal contratto di società;

2) attività di gestione di immobili: l'art. 29 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha previsto la trasformazione in società semplici di società commerciali aventi ad oggetto in via esclusiva la gestione di beni immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa, di beni mobili registrati, o di quote di partecipazione in società. Si tratta, però, di norma eccezionale, oltre che temporanea.

Altra caratteristica è la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, anche se può escludersi, con apposito patto, la responsabilità dei soci che non hanno poteri di rappresentanza.


Ultimo aggiornamento settembre 2006.

Allegati:

PDFIstruzione per l'iscrizione delle attività al R.I.