SERVIZIO PER IL CONTROLLO DELLE CLAUSOLE VESSATORIE E LA PREIDlSPOSIZIONE DEI CONTRATTI TIPO
Titolo
I
Art. 1
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento, posto in essere dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, in prosieguo chiamata Camera di Commercio, di monitoraggio e di controllo sulla presenza di clausole vessatorie inserite nei contratti e la predisposizione di contratti tipo a tutela del consumatore e della leale concorrenza tra imprese.
2. Sono vessatorie le clausole inserite nei contratti che determinano, a carico del consumatore e dell 'utente, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e che sono in contrasto con la buona fede.
Art. 2
Ambito di competenza
1. La Camera di Commercio rileva, ai sensi dell' art. 1469 bis c.c., la vessatorietà delle clausole di contratto predisposte da professionisti, residenti nella provincia oppure da associazioni di professionisti con sede legale nella provincia di Napoli e verifica la correttezza, la trasparenza e l'equità nei rapporti contrattuali con i consumatori e gli utenti.
2. La Camera si riserva la possibilità di esaminare anche i contratti standard predisposti da professionisti o associazioni di professionisti non appartenenti alla provincia, qualora tali contratti siano ampiamente diffusi e utilizzati nei rapporti negoziali con i consumatori della circoscrizione provinciale.
3. La Camera si riserva, altresÌ, la facoltà di rilevare la vessatorietà delle clausole standard inserite nei contratti stipulati tra imprese, richiedendo che almeno una di esse abbia sede legale nella provincia.
Art. 3
Definizioni
Ai fini del presente Regolamento vengono richiamate le definizioni di consumatore e professionista di cui all'art. 1469 bis, 2 comma, c.c.
Art. 4
Servizio
l. Il procedimento di monitoraggio e verifica delle clausole vessatorie è attuato nell'ambito del "Servizio per il controllo delle clausole vessatorie e la predisposizione dei contratti tipo", istituito dalla Camera di Commercio.
2. Esso si avvale di una Commissione tecnica, in prosieguo denominata "Commissione", avente il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte ai fini di una equità contrattuale nei rapporti tra consumatore e professionista e/o tra imprese.
Art. 5
Composizione
1. La Commissione, presieduta dal Presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato, è nominata con delibera di Giunta camerale e prevede quali componenti: il Segretario Generale dell'Ente o un suo delegato, un docente universitario esperto in diritto civile e commerciale e tre membri,. dotati di particolari competenze tecniche giuridiche ed economiche, su designazione dei seguenti Ordini professionali: Consiglio Notarile, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Dottori Commercialisti - Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali.
2. I componenti durano in carica quattro anni dalla data della nomina.
3. Nei casi di particolare complessità o specialità tecnica, può essere effettuata dal Segretario Generale, su richiesta del Presidente della Commissione, la sua integrazione con la nomina di altri esperti, scelti di volta in volta nei settori di pertinenza, in m odo che la composizione della stessa risulti opportunamente ampliata ed articolata a seconda 'delle specifiche esigenze.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica..
5. Per ogni seduta della Commissione i componenti hanno diritto a percepire un gettone di presenza.
Art. 6
Funzioni
l. La Commissione svolge le seguenti funzioni: esprime pareri in materia di vessatorietà ed iniquità delle clausole inserite nei contratti avente carattere preventivo e strumentale rispetto al controllo giudiziale richiesto con l'esperimento dell'azione inibitoria ex art. 1469 sexies c.c fornisce alla Camera di Commercio pareri tecnico-giuridici in tema di vessatorietà su questioni di interesse generale;
individua, anche in collaborazion~ con le associazioni di categorie, enti pubblici ed associazioni consumeristiche, i settori nei quali è necessario intervenire; promuove iniziative, anche informative, volte ad assicurare un funzionamento del mercato sempre più trasparente;
predispone clausole-tipo e contratti-tipo e ne promuove l'uso;
propone alla Giunta cam~rale l'esperimento dell' azione inibitoria al senSI dell'art. 1469 sexies c.c.;
propone alla Giunta c amerale l'esercizio d ell' azione civile n ei procedimenti penali in ordine ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercIO;
propone alla Giunta camerale l'esercizio dell'azione giudiziale per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c..
Art. 7
Procedimento di verifica delle clausole contrattuali Iniziativa
l. Il procedimento di verifica della vessatorietà delle clausole contrattuali inizia d'ufficio o a seguito di segnalazioni provenienti da soggetti interessati.
2. Le segnalazioni di cui al primo comma, anche mediante redazione su apposita modulistica, devono essere debitamente motivate e ad esse va allegato il contratto cui si riferiscono ed eventuali altri documenti giustificativi.
3. Responsabile del procedimento è il responsabile della Segreteria o suo delegato.
Art. 8
Esame preliminare
La Segreteria procede all'acquisizione di tutti gli elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento e, se del caso, trasmette gli atti alla Commissione.
Art. 9
Attività della Commissione
l. La Commissione valuta gli elementi raccolti e dispone l'invio da parte della Segreteria ai soggetti interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altre forme riconosciute per legge, delle comunicazioni di avvio procedimento, invitandole a presentare memorie, documenti ed eventuali richieste di audizione dinanzi ad essa.
2. Nel corso del procedimento potrà acquisire gli ulteriori elementi che ritenga utili per l'istruzione del procedimento.
Art.10
Istruttoria
l. La Commissione, effettuata l'istruttoria sugli elementi acquisiti nel procedimento, anche tramite uno dei componenti all'uopo delegato, può disporre eventuali audizioni delle parti interessate ed, ove necessario, delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e delle associazioni di categoria interessate. La Commissione decide con tempestività ed emette il proprio parere circa la vessatorietà o meno delle clausole contrattuali prese in esame.
2. Le parti possono presentarsi personalmente, essere rappresentate o assistite da avvocati o da altra persona di fiducia ed è redatto e sottoscritto verbale di ogni audizione.
3. La Commissione se riconosce la vessatorietà delle clausole esaminate, inserisce nel parere motivato proposte di eliminazione, nonché di modifica e di riformulazione delle clausole stesse.
4. Il parere viene comunicato agli interessati, i quali sono invitati ad uniformarsi
entro un termine non superiore a giorni 60.
5. La Commissione propone alla Giunta camerale l'esperimento dell' azione inibitoria ai sensi dell'art. 1469 sexies c.c., nel caso in cui la parte non si uniformi entro il termine indicato al parere reso.
Titolo II
Art.11
Contratti tipo: le funzioni
La Commissione, qualora decida di predisporre contratti-tipo, individua i settori di intervento e procede alla formulazione di modelli contrattuali. La Commissione invita le associazioni di categoria interessate e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a partecipare ai lavori.
Art. 12
Adozione dei contratti-tipo
l. Gli elaborati della Commissione sono sottoposti alle associazioni di categoria interessate e alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, lequali possono proporre modifiche ed integrazioni, per giungere ad una redazione concertata.
2. I modelli contrattuali sono proposti alla Camera di Commercio per l'adozione
finale, effettuata con determinazione del Segretario Generale.
3. I contratti-tipo adottati dalla Camera di Commercio vengono riprodotti in appositi moduli, promossi e diffusi nei rispettivi mercati anch~ tramite la stipula. di apposite convenzioni con le associazione dei consumatori e con quelle delle categorie interessate.