Alle Camere di Commercio compete, in via esclusiva, la pubblicazione dellelenco ufficiale dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali, tratte accettate e assegni bancari.
Le informazioni di tutti i protesti levati in ciascuna provincia, negli ultimi cinque anni a carico di persone e imprese, confluiscono nel Registro Informatico dei Protesti (le cui modalità di attuazione sono state definite dal Regolamento interministeriale n. 316 del 9 agosto 2000) che dal 17.05.01 ha sostituito il Bollettino Ufficiale dei Protesti Cambiari, che veniva pubblicato dalle Camere di Commercio con cadenza quindicinale.
La legge n. 235 del 18.07.00, entrata in vigore il 27.12.00 e la definitiva attuazione del Registro Informatico hanno riformato le attribuzioni delle Camere di Commercio. Pertanto, in ottemperanza della normativa in vigore, la Camera di Commercio di Napoli, provvede ai seguenti adempimenti:
1) inserimento nel Registro Informatico dei Protesti (a partire da giugno 2001) degli elenchi fatti pervenire mensilmente dagli ufficiali levatori;
2) ricezione delle istanze di cancellazione e delle annotazioni di avvenuto pagamento sul registro informatico;
3) visure protesti, rilasciate in tempo reale, anche ai fini della richiesta di riabilitazione presso il Tribunale.
ISTANZA DI CANCELLAZIONE
Chi può presentarla:
§ Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, abbia eseguito il pagamento della cambiale protestata (pagherò o tratta accettata), unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto;
§ Chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente;
§ I pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto (notai, ufficiali giudiziari e segretari comunali) o le aziende di credito, qualora abbiano proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto;
§ Il debitore protestato e riabilitato con provvedimento del Tribunale.
Le istanze di cancellazione per pagamento entro 12 mesi e per riabilitazione possono riguardare più protesti, riferiti, comunque, ad uno stesso soggetto giuridico. Nel caso di protesti cointestati a più persone fisiche, la domanda può essere presentata da una sola delle persone protestate.